Il Tribunale Amministrativo Contenzioso ha appena accolto la richiesta di ingiunzione provvisoria presentata con la terza causa a favore dei bambini e contro le vaccinazioni obbligatorie.
Non hanno concesso la misura provvisoria senza sentire la Commissione nazionale per le vaccinazioni e l'epidemiologia e altre parti, ma hanno concesso la misura e hanno richiesto una relazione entro tre giorni. Stiamo andando avanti.
Arcelio Hernández Mussio
FILE: 22-003203-1027-CA - 7
PROCEDIMENTO: MISURA CAUTELARE
parte civile: ADRIANA MONGE FERA e altri
CONVENUTO: FONDO DI SICUREZZA SOCIALE COSTARICANO (CCSS)
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CIVILE DEL TRIBUNALE FINANZIARIO.
Secondo Circuito Giudiziario di San José. Goicoechea, alle ore dieci e quarantuno minuti del nove giugno dell'anno duemilaventidue.
Ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del Codice del Contenzioso-Amministrativo, e considerato che nel provvedimento in esame non ricorrono i presupposti previsti dai predetti articoli, si rigetta il presente provvedimento cautelare d'urgenza, non essendo stati forniti elementi che indichino l'estrema urgenza richiesta da tale numero per accogliere il provvedimento senza sentire l'Amministrazione resistente. In un altro ordine di idee, della richiesta di misura cautelare promossa da ADRIANA * E ALTRI, si concede un'udienza per un periodo di TRE GIORNI LAVORATIVI, ai convenuti LO STATO, LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL E LA COMMISSIONE NAZIONALE DI VACCINAZIONE ED EPIDEMIOLOGIA, affinché possano rispondere per iscritto (articolo 24.1 del Codice di Procedura Amministrativa Contenziosa). I ricorrenti sono avvertiti che nel primo documento che presentano devono indicare un mezzo di notifica, con l'avvertenza che fino a quando non lo faranno, le risoluzioni successive saranno notificate ventiquattro ore dopo la loro emissione, comprese le sentenze.
Lo stesso vale quando la notifica non può essere effettuata con i mezzi indicati. Articoli 11, 34, 36 e 50 della Legge sulle Notifiche Giudiziarie n. 8687 del 28 ottobre 2008, pubblicata su La Gaceta n. 20 del 29 gennaio 2009 - Per quanto riguarda il mezzo di comunicazione, si informano le parti delle disposizioni del Consiglio Superiore, nella sessione n. 65-08, tenutasi il 2 settembre 2008, articolo LXII, Circolare 169-2008, nel senso che, se desiderano indicare un fax come mezzo di notifica, questo deve essere utilizzato esclusivamente per l'invio e la ricezione di documenti, quindi non può essere utilizzato anche come telefono.
Prima della notifica ai convenuti, l'attore deve fornire TRE ulteriori serie di copie della richiesta di misure cautelari e dei documenti ad essa allegati, ai sensi dell'articolo 49 del Codice di procedura contenziosa, entro TRE GIORNI LAVORATIVI, a pena di inottemperanza alla richiesta.
Cindy Chavarría Hernández, giudice.
Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay
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